Seconda categoria La sentenza del giudice sportivo. Rigore, gol, anzi no: annullato. Svarione arbitrale, si rigioca

Santagata-Faventia finì 3-0. Ma sullo 0-0 il gol su penalty. degli ospiti fu cancellato. senza farlo ripetere. .

di Redazione Sport
5 gennaio 2025
L’arbitro diede punizione a favore dei padroni di casa perché, durante il calcio di rigore realizzato, un giocatore del Faventia era entrato in area anzitempo

L’arbitro diede punizione a favore dei padroni di casa perché, durante il calcio di rigore realizzato, un giocatore del Faventia era entrato in area anzitempo

Non è molto frequente l’errore tecnico arbitrale che porta il Giudice Sportivo a far ripetere una partita. Anche perché, tra i dilettanti, fa fede unicamente il referto – ed eventuali successivi supplementi – del direttore di gara. Invece l’avvocato Giacomo Valgimigli, Giudice Sportivo della delegazione di Ravenna, ha deciso per la ripetizione della gara di Seconda categoria, valida per la 13ª giornata del girone M, disputata lo scorso 18 dicembre, Santagata Sport-Vis Faventia, terminata 3-0 per i padroni di casa con una doppietta di Mattia Billi.

Il motivo del contendere, che ha portato alla decisione piuttosto insolita è ben spiegato nell’articolata sentenza del giudice sportivo: La società reclamante, la Vis Faventia, si legge nel comunicato, "lamenta l’irregolare svolgimento della partita in conseguenza del fatto che nel corso della prima frazione di gioco, sul risultato di 0-0, il direttore di gara assegnava un calcio di rigore alla società reclamante che, in particolare, veniva realizzato dal calciatore nº 9 signor Kane Racine Karasse. Il direttore di gara tuttavia, decideva di non convalidare la segnatura e fischiava punizione indiretta a favore della squadra difendente, motivando la decisione sul presupposto che un compagno di squadra del signor Kane Racine Karasse fosse entrato in area di rigore prima del tiro.

Lo stesso direttore di gara nel supplemento di rapporto, forniva la medesima descrizione dei fatti e ammetteva l’errore tecnico, laddove invece la società reclamata Santagata Sport non ha depositato propri scritti difensivi. Per tali ragioni, la società ricorrente chiede la regolare ripetizione della gara, poi terminata 3-0 a favore della società reclamata". Così, una volta ricostruiti i fatti, l’avvocato Valgimigli ha applicato la norma in oggetto che prevede la ripetizione del rigore, in caso dell’entrata di un attaccante in area che possa in qualche modo infastidire il portiere, oppure la convalida che se questo non ha avuto effetti negativi sulla possibile parata. Di conseguenza il Giudice Sportivo ha optato per la ripetizione della gara il 18 gennaio.

Ugo Bentivogli

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